Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
CAPO II
 Disciplina delle funzioni
Art. 10
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.
5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 56, L. R. 2/2006
4 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 6, comma 57, L. R. 2/2006
5 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 24, L. R. 12/2006
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 79, L. R. 22/2007
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
10 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
11 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 11
1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.
2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze.
4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.
8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
2 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 17, L. R. 19/2004
4 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2005
5 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 63, L. R. 1/2005
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 12/2009
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 33, L. R. 24/2009
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 22, L. R. 22/2010
9 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 5, L. R. 15/2014
10 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 6, L. R. 15/2014
11 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 12
1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.
1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:
a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;
b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro sette anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 16/2008.
3 Comma 1 .1 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2009
4 Comma 1 .2 aggiunto da art. 9, comma 37, L. R. 24/2009
5 Parole soppresse al comma 1 .1 da art. 78, comma 1, L. R. 17/2010
6 Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 11/2011
7 Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2011.
8 Comma 1 .1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2011
9 Comma 1 .2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011
10 Comma 1 bis abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011
11 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
12 Comma 1 sexies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
13 Comma 1 septies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011
14 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 2, L. R. 5/2012
15 Comma 1 octies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012
16 Comma 1 nonies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012
17 Lettera c) del comma 1 quinquies sostituita da art. 9, comma 91, L. R. 14/2012
18 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 112, L. R. 27/2012
19 Lettera a) del comma 1 sexies interpretata da art. 4, comma 12, L. R. 5/2013
20 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 4, comma 13, L. R. 5/2013
21 Parole sostituite al comma 1 .1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
22 Lettera c bis) del comma 1 .1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 22/2013
23 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 10, L. R. 23/2013
24 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 quinquies da art. 34, comma 3, L. R. 13/2014
25 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 34, comma 4, L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
26 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 35, L. R. 15/2014
27 Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 9, comma 36, L. R. 15/2014
28 Integrata la disciplina del comma 1 quinquies da art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
29 Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 25/2015
30 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
31 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 5, L. R. 44/2017
32 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 quinquies da art. 5, comma 6, L. R. 25/2018
Art. 12 bis
1. Le convenzioni stipulate a sensi dell'articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.
2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula:
formula
dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.
4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 22/2010
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 14
1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.
3. Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.