Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
CAPO I
 Tipologia degli interventi
Art. 1
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 4, comma 11, L. R. 5/2013
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 2
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 1, L. R. 13/2014
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 20, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 19, L. R. 15/2014
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 26, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 28/2018
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 33, L. R. 9/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 7/2015
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
6 La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 6
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 22/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 7/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 7/2015
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 25/2015
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 7
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009
4 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011
5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 8
1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 9
1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici programmi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.
2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.
3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all'edilizia residenziale pubblica, nonché all'edilizia privata.
4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all'atto dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.