Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 4
1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 20, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 19, L. R. 15/2014
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 26, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 28/2018
4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.