Art. 2
(Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)
1.
Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alle locazioni.
d bis) Social-housing.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 1, L. R. 13/2014
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.