Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 12 bis
1. Le convenzioni stipulate a sensi dell'articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilitā/agibilitā al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.
2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula:
formula
dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo giā trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.
4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni č sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerā per gli eventuali trasferimenti, comunque giā operati, la necessitā di riferire alla data del trasferimento stesso le modalitā applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 22/2010
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.