Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 11
1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.
2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze.
4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.
8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
2 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 1/2004
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 17, L. R. 19/2004
4 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2005
5 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 63, L. R. 1/2005
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 12/2009
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 33, L. R. 24/2009
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 22, L. R. 22/2010
9 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 5, L. R. 15/2014
10 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 6, L. R. 15/2014
11 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.