Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 1
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietą e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 4, comma 11, L. R. 5/2013
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.