Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
Art. 20
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
6 Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
7 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
8 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018