Art. 2
(Iniziativa del referendum)
1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2014
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018