Art. 15
(Riproponibilitą del medesimo quesito referendario)
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrą essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.