Art. 13
(Quorum di approvazione del referendum)
1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 15/2018