Legge regionale 07 marzo 2003, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 17 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2014
2 Articolo 18 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2014
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018
4 Modificata la rubrica del Capo III da art. 12, comma 1, L. R. 15/2018
5 Capo V bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
6 Articolo 24 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
7 Articolo 24 ter aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
8 Articolo 24 quater aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018
CAPO II
 Referendum abrogativo
Art. 4 bis
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2018
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 5
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 7
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
6 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
7 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
8 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 11
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018
Art. 12
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 15/2018
CAPO III
 Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali
Art. 17
 (Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 8 sexies da art. 5 bis, comma 1, L. R. 19/2013
2 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
3 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
4 Comma 8 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2014
5 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
6 Comma 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
7 Comma 8 quater aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
8 Comma 8 quinquies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
9 Comma 8 sexies aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2014
10 Parole soppresse al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2014
11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 1, L. R. 26/2014
Art. 17 bis
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2014
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2014
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 18 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2014
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018
Art. 20
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014
6 Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
7 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
8 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018
CAPO V
 Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo
Art. 23
 (Referendum propositivo)
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
5 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
CAPO V bis
 Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi
Art. 24 ter
1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.
6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statutosiano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2018