1. Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno in forza delle convenzioni stipulate in applicazione dell'
articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono trasferiti in proprietą alle medesime Amministrazioni dello Stato, qualora ne facciano richiesta.