Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
CAPO VI
 Successione alle Comunità montane
Art. 29
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), coma da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, le parole: <<con decorrenza dall'1 gennaio 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decorrenza dall'1 aprile 2003>>.
2. I Commissari straordinari di ciascuna Comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi Comprensori montani; essi provvedono, altresì, all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle Comunità montane comprese nel loro territorio.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei Comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'articolo 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l'adozione del bilancio di previsione.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 29, abrogata da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 31
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.
2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.
3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.
4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.
5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 36
1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.