Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
CAPO I
 Istituzione e funzioni dei Comprensori montani
Art. 1
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione dei Comprensori montani.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 4, L. R. 18/2011
Art. 2
 (Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 6, L. R. 12/2003
Art. 3
1. È istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.
3. La Conferenza è composta da:
a) il Presidente della Regione;
b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;
d) l'Assessore regionale alle finanze;
e) l'Assessore regionale alla programmazione;
f) i Presidenti delle Province;
g) i Presidenti dei Comprensori montani;
h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.
5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCEM.
6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.
Art. 7
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.
2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:
a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;
b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;
d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;
e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 9
2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.
3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:
a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;
b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;
c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.
6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.
7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2003
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 12/2003
5 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015