Art. 8
(Attribuzioni in materia di difesa del suolo)
1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:
a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;
b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 47, L. R. 2/2006
2 Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, lettera e), L. R. 11/2015