Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 38
1. Al fine di assicurare continuitą all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 15/2014
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 20/2015
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 16, L. R. 24/2016
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017