Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
Art. 36
1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.