Art. 28
1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'
articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.
2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.
3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.