1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'
articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunitą regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.