Art. 15
1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.