Art. 7
(Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale)
1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono conto delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, adottando misure volte a proteggere le aree boscate e a salvaguardare gli ambiti naturali, in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora, della fauna e della stessa produttività agricola, nonché a tutelare e valorizzare le realtà storico-archeologiche presenti.
2. I piani di riordino fondiario devono contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato della relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.