Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 15
 (Consiglio dei delegati)
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 124, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 38, comma 2, L. R. 28/2017