Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 10
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 11/2014