Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 24, comma 2, L. R. 16/2008
2 Articolo 19 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 24/2009
3 Articolo 28 ante aggiunto da art. 63, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
4 Articolo 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
5 Articolo 20 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
6 Articolo 28 ante bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012
7 Articolo 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 23/2013
8 Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico del c. 2 del presente articolo è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della L.R. 44/2017, ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'art. 23 della L.R. 28/2002. Decorso, inutilmente, il termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con Deliberazione della Giunta regionale, così come stabilito dall'art. 3, cc. 6 e 7, della L.R. 44/2017.
CAPO I
 Consorzi di bonifica
Art. 2
 (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)
2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.
4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.
5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.
6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 12/2003
2 Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 12/2003
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 18/2004
4 Comma 6 quater aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 16/2008
5 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 11/2009
6 Derogata la disciplina del comma 6 bis da art. 14, comma 2, L. R. 17/2009
7 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 14, comma 4, L. R. 17/2009
8 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 17, comma 3, L. R. 17/2009
9 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 6, comma 1 bis, L. R. 17/2009
10 Comma 6 quater abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015
11 Comma 6 bis sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 10/2017
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 2 ter
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 23/2013
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 23, comma 1, L. R. 10/2014
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 12 da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Comma 12 bis aggiunto da art. 2, comma 123, lettera a), L. R. 27/2014
6 Derogata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 125, L. R. 27/2014
Art. 3
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 32, L. R. 22/2007
3 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 19, L. R. 27/2012
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
8 Comma 2 bis abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
9 Comma 2 ter abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
10 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017
Art. 3 bis
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico del c. 2 del presente articolo è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della L.R. 44/2017, ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'art. 23 della L.R. 28/2002. Decorso, inutilmente, il termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con Deliberazione della Giunta regionale, così come stabilito dall'art. 3, cc. 6 e 7, della L.R. 44/2017.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017
Art. 4
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
Art. 5
1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.
3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.
5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.
9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 15, L. R. 22/2020
Art. 6
Note:
1 Articolo sostituito da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 10
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 13
 (Assemblea)
1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 14
1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 14, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 23/2013
3 Comma 8 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
4 Comma 8 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
5 Comma 8 quater aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
6 Parole sostituite al comma 10 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
7 Comma 11 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
8 Comma 12 sostituito da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
9 Comma 13 sostituito da art. 49, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
10 Comma 13 bis aggiunto da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 11/2014
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 124, lettera a), L. R. 27/2014
13 Parole aggiunte al comma 13 da art. 2, comma 124, lettera b), L. R. 27/2014
14 Parole aggiunte al comma 13 bis da art. 2, comma 124, lettera c), L. R. 27/2014
Art. 15
 (Consiglio dei delegati)
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 124, lettera d), L. R. 27/2014
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 38, comma 2, L. R. 28/2017
Art. 18
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.
3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 124, lettera e), L. R. 27/2014
CAPO II
 Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia
Art. 20 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 123, lettera b), L. R. 27/2014
Art. 21
 (Organi e statuto dell'Associazione)
2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.
5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 4 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse al comma 7 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
CAPO III
 Controlli
Art. 22
2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 11/2014
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 56, comma 4, L. R. 11/2014
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017
Art. 23
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 11/2014
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 7, L. R. 24/2016
4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
6 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017
CAPO IV
 Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)
2. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell'irrigazione - con la denominazione <<Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione>> e con lo stanziamento di euro 542.000 per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottonotati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;
b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;
c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015
CAPO V
 Norme finali