Art. 2
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni ornitologiche)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale.
3.
Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale:
a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;
b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.
5. Alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della
legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 104, comma 1, L. R. 28/2017