1.
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:
a) fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica;
d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;
e) salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.