Legge regionale 01 ottobre 2002, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Allegato A sostituito da art. 22, comma 8, L. R. 12/2003
2 Articolo 9 bis aggiunto da art. 12, comma 35, L. R. 11/2011
3 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
4 Con DGR 882/2023 (B.U.R. 21/6/2023, n. 25) è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'EZIT ed è stata deliberata l'estinzione dell'Ente.
Art. 4
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
10. Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 16/2012 . Come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 L.R. 16/2012, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 16/2012.
2 Articolo sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 5
1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 7
3. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 1 e 2, l'EZIT opera direttamente, anche mediante la costituzione di società di capitali, ovvero collaborando con altri soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti di carattere transnazionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 5, L. R. 3/2015
2 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 84, comma 1, L. R. 3/2015
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 2, L. R. 3/2015
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 84, comma 6, L. R. 3/2015
5 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 39, L. R. 34/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 41, L. R. 34/2015
9 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
10 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
11 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 42, L. R. 34/2015
Art. 8
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'EZIT.
3. In caso di mancata approvazione l'EZIT adegua lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 3/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 10
 (Vigilanza)
3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5 duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5 duodecies.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 3/2015
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
6 Comma 5 quater aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
7 Comma 5 quinquies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
8 Comma 5 sexies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
9 Comma 5 septies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
10 Comma 5 octies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
11 Comma 5 nonies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
12 Comma 5 decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
13 Comma 5 undecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
14 Comma 5 duodecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
15 Comma 5 ter decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
18 Parole aggiunte al comma 5 nonies da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
19 Comma 5 nonies .1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
20 Comma 5 nonies .1.1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21 Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22 Comma 5 undecies abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23 Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 1, comma 13, L. R. 16/2016
24 Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 2, comma 52, L. R. 37/2017
25 Integrata la disciplina del comma 5 duodecies da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017
26 Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 1, comma 30, lettera a), L. R. 14/2018
27 Comma 5 quater decies aggiunto da art. 1, comma 30, lettera b), L. R. 14/2018