Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
Art. 2
 (Interventi straordinari per la B.S.E.)
1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.
3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.
4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.
7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.
8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.
10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> istituito con l'articolo 1, comma 1.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 22, comma 2, L. R. 18/2004
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 16, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 5, comma 17, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.