Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
Art. 1 ter
1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera h), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.