Art. 4
(Bacini di rilievo regionale)
1.
Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:
a) il bacino idrografico del torrente Slizza;
b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;
c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.
2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale č approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, č pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalitā di cui ai commi 2 e 3.