Art. 15
(Norme di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Regione diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attivitą antropica, dandone comunicazione agli interessati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2012
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2012