Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO IX
 Opere di competenza della Regione
Art. 50
 (Disposizioni generali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
9 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
11 Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 50 bis
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 51
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
5 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
6 Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7 Parole sostituite alla lettera g) del comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
10 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
12 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
13 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
14 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
15 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
16 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
17 Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
18 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19 Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
21 Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
22 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
23 Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
24 Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
25 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
26 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
27 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
28 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
29 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
30 Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
31 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
32 Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
33 Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
34 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
35 Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
36 Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
37 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
38 Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
39 Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 51 bis
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 2/2024