Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO V
 Esecuzione dei lavori pubblici
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 29
 (Collaudo)
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006
9 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 32
 (Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024