Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO II
 Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 7
 (Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
7 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
8 Comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 8
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 5, lett. a), L.R. 11/2009, che ha modificato il comma 8 del presente articolo.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 9
 (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2 Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3 Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5 Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7 Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
14 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
15 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
16 Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
17 Comma 9 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
18 Comma 9 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
19 Comma 9 quinquies abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
20 Comma 10 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
21 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
22 Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
23 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10 bis
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile unico del progetto di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3 Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 11
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
5 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9 Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
11 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
12 Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2015.
15 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
17 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
18 Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dall'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
20 Il testo del presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2/2024, è il seguente: <<(Incentivi alle funzioni tecniche) 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.
21 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024