Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 5
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024