Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 67 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 9/2006
2 Articolo 51 bis aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
3 Articolo 10 bis aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
4 Articolo 78 bis aggiunto da art. 250, comma 1, L. R. 26/2012
5 Articolo 50 bis aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6 Articolo 44 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
7 Articolo 44 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
8 Articolo 22 bis aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9 Articolo 65 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017
10 Articolo 65 ter aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 29/2017
11 Articolo 64 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 29/2017
12 Capo IX bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
13 Articolo 51 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
14 Capo VI abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 3
 (Ambito soggettivo di applicazione della legge)
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 4
 (Regolamento di attuazione)
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO II
 Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 7
 (Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
7 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
8 Comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 8
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 5, lett. a), L.R. 11/2009, che ha modificato il comma 8 del presente articolo.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 9
 (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2 Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3 Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4 Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5 Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7 Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
14 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
15 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
16 Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
17 Comma 9 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
18 Comma 9 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
19 Comma 9 quinquies abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
20 Comma 10 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
21 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
22 Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
23 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10 bis
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile unico del progetto di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3 Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 11
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
5 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9 Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
11 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
12 Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2015.
15 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
16 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
17 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
18 Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dall'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
20 Il testo del presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2/2024, è il seguente: <<(Incentivi alle funzioni tecniche) 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.
21 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO III
 Requisiti degli esecutori di lavori pubblici
CAPO IV
 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
 (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3 Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009
4 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006
3 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003
2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006
4 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009
7 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006
2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014
CAPO V
 Esecuzione dei lavori pubblici
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 155, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 29
 (Collaudo)
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.
7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 9, L. R. 12/2003
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/2004
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 9/2006
9 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 32
 (Clausole sociali)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2006
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 241, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 241, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO VI
 Norme in materia di contenzioso
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 10, L. R. 12/2003
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2006
3 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO VII
 Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 102, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 9/2006
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2006
4 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
CAPO VIII
 Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici
Art. 40
 (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:
a)   ( ABROGATA )
b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;
h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente;
Note:
1 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte alla lettera h bis) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 6/2019
4 Comma 1 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023
5 Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 60, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 243, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 244, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 245, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 44
 (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 17, comma 2, L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 60, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 44 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 13/2014
2 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 48, L. R. 20/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 13, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 13, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 13, lettera c), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
7 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 13, lettera d), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
8 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 13, lettera e), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
9 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 13, lettera f), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 13, lettera g), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
11 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 12/2018
12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 60, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 60, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 60, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17 Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18 Comma 4 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
19 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO IX
 Opere di competenza della Regione
Art. 50
 (Disposizioni generali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019
9 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
11 Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 50 bis
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 51
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
5 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
6 Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7 Parole sostituite alla lettera g) del comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
10 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
12 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
13 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
14 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
15 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
16 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
17 Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
18 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19 Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
21 Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
22 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
23 Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
24 Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
25 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
26 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
27 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
28 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
29 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
30 Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
31 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
32 Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
33 Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
34 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
35 Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
36 Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
37 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
38 Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
39 Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 51 bis
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO IX bis
 Opere di competenza degli enti locali
Art. 51 ter
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 36, comma 1, L. R. 21/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
5 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6 Parole soppresse al comma 10 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 10 da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 13/2020
8 Comma 11 sostituito da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 13/2020
9 Comma 12 abrogato da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 13/2020
10 Lettera d ter) del comma 5 aggiunta da art. 5, comma 93, L. R. 13/2023
11 Lettera b) del comma 10 abrogata da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12 Parole sostituite alla lettera d) del comma 10 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
CAPO X
 Collaudo
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 54
1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 9/2006
CAPO XI
 Finanziamento di lavori pubblici
Art. 56
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
5 Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
6 Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
7 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
8 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
9 Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
10 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11 Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
14 Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
15 Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
16 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
17 La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
18 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
19 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
20 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
21 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
23 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
25 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
26 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
27 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
28 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
29 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
30 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 57
 (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5 Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016
10 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 60
 (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 61
 (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
CAPO XII
 Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 65 bis
1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
3 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 65 ter
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.
4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.
5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.
7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera m), L. R. 11/2009
2 Comma 5 bis abrogato da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
CAPO XIII
 Disposizioni finali, transitorie e abrogative
Art. 71
 (Superamento delle barriere architettoniche)
1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 15/2004
4 Comma 1 bis sostituito da art. 112, comma 1, L. R. 29/2005
5 Comma 1 ter abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
6 Comma 1 quater abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
Art. 72
 (Adeguamento della struttura)
1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.
Art. 73
 (Norme finanziarie)
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024