Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

TITOLO VI

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I

Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane

Art. 72

(Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane)

(4)(5)(6)

1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.

2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 7/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 24, L. R. 7/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012

Art. 72 bis

(Delega di funzioni al CATA)

(1)

1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.

(3)

2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;

i)

( ABROGATA )

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;

j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).

(2)(4)(9)(10)(11)(13)(14)(17)(18)

3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.

(15)

4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

(5)(6)(12)(16)

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.

(7)

4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

(8)

Note:

Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 27, L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 39, comma 2, L. R. 4/2013

10  Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 4/2013

11  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 39, comma 3, L. R. 4/2013

12  Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 21/2013

13  Lettera h bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 4/2014

14  Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

15  Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

16  Comma 4 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

17  Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 19, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

18  Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 41, L. R. 14/2018

Art. 72 ter

(Fondo CATA per gli incentivi alle imprese)

(1)(2)(3)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo.

(4)(5)

2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo. Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell’anno precedente.

(9)

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d’esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7.

(6)(7)(8)

4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Note:

Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 26, L. R. 7/2011

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 4, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 8, lettera b), L. R. 14/2023