Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO VII

Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti

Art. 55

(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Parole soppresse al comma 2 da art. 57, comma 1, L. R. 7/2011