Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO VII
Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti
Art. 55
(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti) (1)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
(2)
Note:1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 57, comma 1, L. R. 7/2011