Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO VI

Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura

Art. 54

Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

(1)(2)(4)

1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.

(3)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

b) acquisto di arredi e attrezzature.

(5)

Note:

Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 54 da art. 16, comma 1, L. R. 18/2003

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 18/2003

Comma 1 sostituito da art. 16, comma 3, L. R. 18/2003

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Parole soppresse al comma 2 da art. 56, comma 1, L. R. 7/2011