Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 72

(Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane)

(4)(5)(6)

1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.

2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 7/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 24, L. R. 7/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012