Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 60 bis

(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)

(1)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

(2)(3)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 4/2014 . Per la definizione di imprese artigiane di piccolissime dimensioni, si veda quanto disposto all'art. 42, comma 5 bis, della presente legge.

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020