Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 58

(Consorzi di garanzia fidi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

(1)

2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati "Congafi", possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.

3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 7/2011