Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 56

(Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)

(2)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;

c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

(1)(3)(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 12/2003

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Parole sostituite alla lettera c bis) del comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.