Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO II
 Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
Art. 26
 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015
12 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 28
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
9 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 30
Note:
1 Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8 Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12 Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 13/2009