Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO III
 Commissioni per l'artigianato
Art. 18
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.