Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 72
1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.
2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis č autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attivitā produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attivitā di primo impianto, secondo i criteri e le modalitā fissati con regolamento regionale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 7/2011
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 24, L. R. 7/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012