Art. 63
(Riduzione delle aliquote)
1.
La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.
2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.
3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 16, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.