Art. 60 bis
(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
1.
Al fine di incrementare le possibilitā di accesso al credito e di promuovere la bancabilitā delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attivitā aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 4/2014 . Per la definizione di imprese artigiane di piccolissime dimensioni, si veda quanto disposto all'art. 42, comma 5 bis, della presente legge.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 8, L. R. 15/2020