Art. 41
(Tipologia di incentivi)
1.
Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:
a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
c)
( ABROGATA )
d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
e) incentivi per favorire l'occupazione;
f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
2 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 1, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 47, comma 1, L. R. 3/2015